Assicurazione viaggio (travel cancel) ricompresa nel pacchetto turistico e Codice del Consumo

Assicurazione viaggio (travel cancel) ricompresa nel pacchetto turistico e Codice del Consumo
26 Gennaio 2016: Assicurazione viaggio (travel cancel) ricompresa nel pacchetto turistico e Codice del Consumo 26 Gennaio 2016

Come ormai tutti (o quasi) sanno, quando ci si reca in un’agenzia di viaggi ad acquistare un c.d. “pacchetto turistico”, questo può ricomprendere anche la c.d. “assicurazione viaggio” che, a seconda dei casi, copre i costi e/o le perdite derivanti dall’impossibilità di effettuare il viaggio acquistato, da un rientro anticipato, da un infortunio (le formule sono diverse in relazione alle diverse forme di indennizzo o di assistenza previste). Quello che non tutti sanno è che in questa fattispecie il contraente (del contratto di assicurazione) e l’assicurato non coincidono. Quanto al contraente, si tratta del tour operator che ha stipulato a monte un c.d. “contratto madre” con la Compagnia Assicurativa per coprire, appunto, tutta una serie di rischi legati ad un viaggio (annullamento, rientro anticipato, copertura medica, etc.) che poi il tour operator venderà al turista unitamente ad un pacchetto c.d. “tutto compreso”. L’assicurato, invece, è il turista che acquista il pacchetto dal tour operator, comprensivo dell’assicurazione, caratterizzata da una garanzia più o meno estesa a seconda della copertura prescelta e risultante dalle condizioni particolari del contratto di viaggio. Si è quindi in presenza di due rapporti contrattuali collegati, che sorgono rispettivamente tra Compagnia assicurativa e tour operator nel primo caso e tour operator e turista nell’altro. Tale distinzione è stata rimarcata di recente anche dal Giudice di Pace di Treviso, al fine di determinare se, nel caso di specie, fossero o meno applicabili le norme sul c.d. foro del consumatore previste dal Codice del Consumo. Con la sentenza n. 1317/2015, il Giudice di Pace di Treviso ha preliminarmente chiarito che l’assicurazione per l’annullamento del viaggio, ricompresa all’interno del pacchetto turistico, non era stata stipulata tra i turisti e la Compagnia assicurativa, trattandosi invece di un contratto per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c., stipulato tra l’Assicurazione e il tour operator. Da ciò conseguiva che il turista era un mero beneficiario della stessa e che il contratto di assicurazione per annullamento del viaggio era stato stipulato tra due professionisti (cioè tra la Compagnia assicurativa ed il tour operator), circostanza questa che escludeva l’applicabilità del Codice del Consumo e quindi, la possibilità di avvalersi del c.d. foro del consumatore. Pertanto, il Giudice di Pace di Treviso ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore di quella del Giudice di Pace di Milano.

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